La Corte di Cassazione, con una decisione del 17 novembre 2025 (sentenza n. 37391), ha chiarito un punto che negli ultimi anni aveva generato molte discussioni: le regole sulla guida in stato di ebbrezza valgono anche per chi circola con un monopattino elettrico.
La vicenda
Il caso riguardava un uomo, indicato come Caio, che era stato fermato mentre guidava un monopattino dopo aver bevuto e che aveva provocato anche un incidente. Il Tribunale di Vicenza prima, e la Corte d’appello di Venezia poi, lo avevano ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 186 del Codice della strada.
Caio aveva deciso di rivolgersi alla Cassazione sostenendo che il monopattino non potesse essere considerato un “veicolo” in senso tecnico e che quindi il reato non fosse applicabile. Secondo lui, estendere la norma ai monopattini – soprattutto a quelli utilizzati per svago – sarebbe stato un modo improprio di applicare una legge penale.
La risposta della Cassazione
La Cassazione non ha accolto questa tesi. Ha spiegato infatti che:
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i monopattini sono equiparati alle biciclette, e la loro circolazione è regolata dal Codice della strada come quella di tutti gli altri mezzi;
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nella categoria dei veicoli rientrano tutte le macchine guidate dall’uomo che circolano su strada, quindi anche i velocipedi e, per legge, i monopattini stessi;
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per questo motivo, le norme sulla guida in stato di ebbrezza si applicano anche a chi utilizza un monopattino elettrico.
La Corte ha anche ricordato che la giurisprudenza da tempo considera applicabile questo reato persino a chi guida una bicicletta: ciò che conta non è la potenza del mezzo, ma il fatto che possa comunque creare pericolo o interferire con la sicurezza del traffico.
In conclusione
