Lavoro dipendente, i consigli in caso di cessazione di contratto

 

Purtroppo negli ultimi anni, complice la crisi, è diventato un vero e proprio calvario il tentativo di recuperare i crediti di lavoro, ossia le mensilità spettanti per un precedente rapporto di lavoro, presumibilmente cessato per licenziamento o per cessazione del contratto a tempo determinato senza successiva proposizione di un nuovo accordo. Di pari passo è improbabile riuscire a recuperare il trattamento di fine rapporto, la cosiddetta “liquidazione”, ossia quella parte di retribuzione, accantonata mensilmente, che spetta di diritto ed in una sola soluzione al dipendente nel momento stesso in cui cessa il rapporto con il datore di lavoro, indipendentemente dall’evento specifico (licenziamento, dimissioni, scadenza naturale del contratto, cessazione dell’attività…).

Tale difficoltà è quasi sempre rappresentata dalla situazione economica dell’ex datore di lavoro e può essere ancor di più accentuata nel caso di inesistenza di qualsiasi contratto di lavoro regolarmente registrato (e quindi rigorosamente in forma scritta!!!). Non tutti decidono di affrontare il problema in maniera tempestiva ed efficiente, rimandando spesso la soluzione a future trattative bonarie quasi sempre sterili ed esclusivamente dilatorie.

Giova subito ricordare che, in caso di licenziamento, il provvedimento del datore di lavoro va impugnato con comunicazione scritta nel termine di 60 giorni e con proposizione di ricorso giudiziario (dunque con l’ausilio di un avvocato) nei successivi 180 giorni. Sempre parlando di termini, è bene puntualizzare che, tutti i presunti crediti di lavoro derivanti da un precedente rapporto di lavoro, devono essere richiesti nel termine tassativo di anni 5 dalla cessazione del rapporto stesso.

A prescindere dalla sussistenza o meno di un licenziamento dunque è bene, nel momento stesso in cui cessa un rapporto di lavoro (anche per dimissioni volontarie o decorrenza del termine da contratto), verificare subito la presenza di eventuali crediti nei confronti del datore ed attivarsi immediatamente nel formulare la richiesta del tfr.

E’ bene ricordare che il pagamento del tfr (“liquidazione”) e delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, in caso di accertata impossibilità del datore di lavoro ad adempiere, è  (alla luce della normativa vigente!!!) garantito dall’INPS.

Il consiglio è quello di custodire sempre gelosamente tutte le buste paga rilasciate (COME PREVISTO DALLA LEGGE!!!) mensilmente e rivolgersi  ad un avvocato specializzato in materia di diritto del lavoro per essere consigliati nel miglior modo possibile ed ottenere nei tempi più rapidi quanto spettante dal pregresso rapporto di lavoro.

Avv. Giovanni Quintavalle –  avvocatoquintavalle@gmail.com

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